Riscontrate le diverse richieste, sia verbali che scritte, pervenute a questo Comune, finalizzate all’ottenimento di spazi pubblici ove posizionare, provvisoriamente, strutture precarie leggere, necessarie, alle attività commerciali del territorio di Budoni, sprovviste di idonee superfi...
ATTIVITÀ COMMERCIALI - OPERE PRECARIE PROVVISORIE SU AREE PUBBLICHE PER CONTENIMENTO EMERGENZA COVID-19

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Lavori pubblici e urbanistica

07/06/2021

2021

ATTIVITÀ COMMERCIALI - OPERE PRECARIE PROVVISORIE SU AREE PUBBLICHE PER CONTENIMENTO EMERGENZA COVID-19

Riscontrate le diverse richieste, sia verbali che scritte, pervenute a questo Comune, finalizzate all’ottenimento di spazi pubblici ove posizionare, provvisoriamente, strutture precarie leggere, necessarie, alle attività commerciali del territorio di Budoni, sprovviste di idonee superfici all’esterno, di avere un’area all’aperto nella quale accogliere la propria clientela, evitando, pertanto, assembramenti all’interno della struttura ove si esercita il commercio, garantendo, quindi, un adeguato distanziamento sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni previste per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per superare la delicatissima fase legata al diffondersi del suddetto virus, è consentito fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19, a tutte le attività commerciali insistenti nel comprensorio comunale, sprovviste di idonee superfici all’esterno, posizionare, nell’area pubblica antistante la propria attività, strutture precarie leggere, in ottemperanza al disposto dettato dalla vigente normativa regionale.

Infatti l’articolo 9 [Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Interventi di edilizia libera)], comma 2, lettera f), della Legge Regionale 3 luglio 2017, n. 11 e ss.mm.ii., prevede che previa comunicazione di inizio lavori, sono pure eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

  • opere oggettivamente precarie che soddisfano obiettive esigenze contingenti e temporanee. Queste opere devono poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore ai 180 giorni. Entro 10 giorni dallo scadere della durata del tempo di permanenza, l’interessato informa l’amministrazione dell’avvenuta rimozione delle opere. Il mancato invio della comunicazione comporta pertanto una sanzione pari a € 500,00;
  • elementi di arredo e pertinenza degli edifici esistenti.

Detti interventi devono essere eseguiti rispettando:

  • le normative di settore che incidono sulla disciplina dell’attività edilizia;
  • le norme di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie;
  • le norme sull’efficienza energetica;
  • le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.

L’avvio dei lavori è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso necessari per l’intervento edilizio, da acquisire per il tramite dello sportello unico per l’edilizia (SUAPE).

IL REPONSABILE DEI SETTORI URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO - Geom. Massimo Maccioni


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