COMANDO POLIZIA LOCALE DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA, CONSUMO E DETENZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O IN METALLO IN LOCALITA’ AGRUSTOS. IL SINDACO Visti: l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute, come diritto fondamentale dell'individuo; il decret...
ORDINANZA NR. 32 DEL 04/07/2022

Comune di Budoni


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04/07/2022

2022

ORDINANZA NR. 32 DEL 04/07/2022

COMANDO POLIZIA LOCALE

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA, CONSUMO E DETENZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O IN METALLO IN LOCALITA’ AGRUSTOS.

IL SINDACO

Visti:

  • l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute, come diritto fondamentale dell'individuo;
  • il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, che ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Dato atto che il Comune di Budoni persegue, fra le sue finalità: la tutela e promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, contribuendo a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della salute dei lavoratori; la tutela dell’ambiente di vita, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento; la promozione del rispetto della dignità delle persone e della sicurezza sociale;

Visto l'art. 54 – comma 1 - del D.lgs. 267/2000 – il quale stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

  1. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
  2. allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
  3. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.

Considerato che:

  • nel periodo di maggior afflusso turistico, compreso tra il 16 Giugno e il 18 Settembre, nella località “Agrustos” di questo Comune, stante la presenza di pubblici esercizi che effettuano attività complementare di intrattenimento musicale e la presenza di attività di intrattenimento danzante,  comportano un considerevole afflusso di persone, tra cui moltissimi giovani che consumano bevande (sia alcoliche che analcoliche) racchiuse in contenitori di vetro, quali: bottiglie, bicchieri, calici, contenitori in metallo etc….; contenitori che vengono poi abbandonati sul suolo;
  • l’abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande in vetro e/o metallo può creare grave pregiudizio dell’incolumità delle persone in quanto costituiscono fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi transitano, nonché per la possibilità di essere utilizzati in alcuni casi come strumento atto ad offendere;
  • per le ragioni esposte, sussistano le condizioni di contingibilità correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità;

VISTO altresì:

  • l’art. 54 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede che il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotti, con atto motivato, i provvedimenti, (anche) contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la
    sicurezza urbana;
  • il comma 4 bis dell’art. 54 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

Ritenuta la necessità di adottare un provvedimento volto a vietare: dalle ore 20,00 alle ore 3,00 del giorno successivo – nel centro abitato di “Agrustos” – così come delimitato dalla segnaletica stradale -  e nell'area esterna alla detta area per una estensione, sia in verticale che orizzontale, di 200 metri :

  • vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di bevande (sia alcoliche che analcoliche) in bottiglie di vetro, lattine, metallo etc….che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, anche se erogate da distributori automatici (i gestori di questi ultimi dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l’erogazione);
  • consumo e/o detenzione in luogo pubblico di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, nel periodo 16 Giugno/18 Settembre – dalle ore 20,00 alle ore 3,00 del giorno successivo – nel centro abitato di “Agrustos” – così come delimitato dalla segnaletica stradale -  e nell'area esterna al centro abitato, per una estensione, sia in verticale che orizzontale, di 200 metri: il divieto di:

  1. detenzione per il consumo e/o consumo in luogo pubblico o ad uso pubblico, di bevande (sia alcoliche che analcoliche) in contenitori di vetro, metallo, lattine o qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori;
  2. vendita per asporto da parte degli esercizi pubblici - degli esercizi in sede fissa su aree private - ivi comprese quelle di vendita esercitata esclusivamente mediante apparecchi automatici -  attività ambulanti e artigianali, di bevande in bottiglie di vetro e lattine, metallo o qualsiasi altro materiale, che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l’erogazione;
  3. ai titolari di attività artigianali abilitati alla vendita di beni alimentari di produzione propria, è consentita la vendita delle bevande di cui trattasi sempreché essa avvenga, contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria, per il consumo immediato sul posto, che deve essere effettuato all'interno dei propri locali e delle aree private e/o pubbliche di pertinenza dell’attività, di cui abbiano la disponibilità in forza  idoneo;
  4. ai titolari ed ai gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è consentita, nella fascia oraria summenzionata, la somministrazione di bevande nei suddetti contenitoriesclusivamente all'interno dei propri locali e delle aree private e/o pubbliche di pertinenza dell’attività, di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo.
  5. Per quanto previsto ai precedenti subb. 3 e 4, i titolari o i gestori delle predette attività sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto;

AVVERTE CHE

il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis della L. 7/08/1990, n. 241; che l’inosservanza delle disposizioni del dispositivo della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;

Per l’annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

Il Sindaco - PORCHEDDU GIUSEPPE

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