PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ MUSICALI ALL’INTERNO E ALL'ESTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI. (SOSTITUZIONE ORDINANZA N. 11 DEL 29.05.2020). IL SINDACO D I S P O N E È fatto obbligo in capo ai titolari e/o ge...
Ordinanza N. 19 del 27/07/2021

Comune di Budoni


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27/07/2021

2021

Ordinanza N. 19 del 27/07/2021

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ MUSICALI ALL’INTERNO E ALL'ESTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI. (SOSTITUZIONE ORDINANZA N. 11 DEL 29.05.2020).

IL SINDACO

D I S P O N E

  1. È fatto obbligo in capo ai titolari e/o gestori di pubblici esercizi che utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, sia fissa che mobile, di attenersi ed adeguarsi ai limiti imposti dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di Budoni ed in conformità a quanto prescritto dalle Direttive Regionali e Statali;
  2. Per i suddetti impianti il titolare e/o gestore, ai fini dello svolgimento del trattenimento musicale o comunque per qualsiasi emissione sonora, sia interna che esterna, dovrà munirsi di apposita relazione tecnica, a firma di un Tecnico competente in Acustica Ambientale (ai sensi della Legge 447/95) che attesti il rispetto, da parte dell’attività, dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia.

O R D I N A 

Per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Ristoranti/Bar/Caffetterie ect..) e per le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, l’orario entro il quale possono essere svolte, le attività complementari di diffusione della musica dal vivo e/o con dispositivi di impianti costituiti da moduli a sé stanti (ad esempio: gli impianti che utilizzano amplificatori distaccati o posti a distanza dell'impianto che origina il  suono o la musica - voce amplificata di disc-jockey o vocalist etc...) sia fissi che mobili, non può protrarsi, sia all'interno che all'esterno dei locali, oltre le ore 02:00, nel periodo compreso tra il 16 giugno e il 30 settembre e oltre alle ore 01:00 nel restante periodo di ciascun anno.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande si applicano, il decreto legislativo n. 114 del 1998 e la Legge Regionale n. 5 del 18.05.2006, che dispongono, di poter svolgere la propria attività senza alcun vincolo d’orario e senza l’obbligo di chiusura settimanale e festiva.

L'effettuazione e la diffusione della musica attraverso televisione e/o apparecchi radio che hanno, al loro interno, i dispositivi di amplificazione e riproduzione di suoni e voci, esclusivamente all'interno dei locali, potrà essere effettuata fino all'orario previsto per la chiusura tenendo al minimo il volume oltre gli orari indicati al punto precedente, ma non potrà essere percepita all'esterno dei locali, né negli ambienti abitativi, in modo che non vi sia disturbo alla pubblica quiete e al normale riposo dei cittadini.

S A N Z I O N I

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile supera i valori limite di emissione e di immissione sonora (assoluti o differenziali) previsti dalle normative statali e regionali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a € 20.000,00, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 447/1995.

Per le altre violazioni, a seconda della fattispecie violata, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 35 della Legge Regionale 18.05.2006, n. 5, e dalla Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 3, fatta salva la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti.

In caso di 2^ o più violazioni nel corso dello stesso anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), il Sindaco può disporre la limitazione o l’inibizione dell’attività di diffusione di musica.

Si applicano i principi e le procedure della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le precedenti ordinanze sindacali n. 12 del 01.06.2011, n. 24 del 02.08.2012, n. 13 del 12.07.2013, n. 17 del 26.07.2013, n. 14 del 15.05.2014, n. 24 del 05.08.2014, n. 11 del 29.05.2020, con l'adozione del presente provvedimento devono intendersi revocate.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Budoni ed alla stessa verrà garantita la più ampia pubblicità.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Budoni, 27/07/2021

Il Sindaco
PORCHEDDU GIUSEPPE

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