13/05/2020
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ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE N.22 DEL 13 MAGGIO 2020
FASE 2, LA SARDEGNA RIPARTE
Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
IL PRESIDENTE ORDINA:
Art. 1) Nell’ambito del territorio regionale, in considerazione del valore calcolato dell’indice di trasmissibilità Rt (R con t) pari a 0,48 e fino a che questo non superi la soglia di 0,50, nelle more della pubblicazione da parte del Ministero della Salute degli ulteriori indicatori previsti dal D.M.S. in data 30 aprile 2020, è consentita la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona ( quali, a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori ), nel rispetto delle prescrizioni previste nel Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars-CoV-2 nel settore della cura delle persone: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, realizzato dall’INAIL in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità ed approvato il 12 maggio 2020 dal Comitato tecnico scientifico, istituito presso la Protezione Civile nazionale, con leseguenti ulteriori condizioni:
a) L’accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all’interno per qualsiasi altra ragione sia all’esterno in attesa di farvi ingresso;
b) Le postazioni di lavoro all’interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;
c) Dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l’utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;
d) Gli operatori ed i clienti all’interno delle strutture hanno l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Gli operatori dovranno indossare inoltre adeguate visiere di protezione e sostituire i guanti ad ogni cambio di cliente;
e) Dopo ogni chiusura dell’esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, fino alla pubblicazione dei valori rilevati degli indicatori previsti dal Decreto del Ministro della Salute in data 30 Aprile 2020, si fa riferimento all’indice di trasmissibilità Rt (R con t) pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità per ciascuna regione.
I Sindaci che valutino necessario e/o opportuno ai fini della miglior tutela della salute pubblica sul proprio territorio il mantenimento della chiusura delle attività di cui al presente articolo, possono disporre con propria ordinanza detta misura, dandone comunicazione alla Regione.
Art. 2) Nell’ambito del territorio regionale, in considerazione del valore calcolato dell’indice di rasmissibilità Rt (R con t) pari a 0,48 e fino a che questo non superi la soglia di 0,50, nelle more della pubblicazione da parte del Ministero della Salute degli ulteriori indicatori previsti dal D.M.S. in data 30 aprile 2020, è consentita la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento. In particolare, l’accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone. Gli operatori ed i clienti all’interno delle strutture hanno obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e, preferibilmente, di guanti. Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l’altro di accesso al negozio ed infine sanificati prima della successiva riapertura. I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita. I titolari dell’esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l’accesso, idonee soluzioni idroalcoliche
per l’igienizzazione delle mani.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, fino alla pubblicazione dei valori rilevati degli indicatori previsti dal Decreto del Ministro della Salute in data 30 Aprile 2020, si fa riferimento all’indice di trasmissibilità Rt (R con t) pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità per ciascuna regione.
I Sindaci che valutino necessario e/o opportuno ai fini della miglior tutela della salute pubblica sul proprio territorio il mantenimento della chiusura delle attività di cui al presente articolo, possono disporre con propria ordinanza detta misura, dandone
comunicazione alla Regione.
Art. 3) Sono soppressi gli articoli 23 e 24 dell’ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020.
Art. 4) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 14 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.
La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.A.S. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del D.L. 19 del 25 marzo 2020).
La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, agli amministratori straordinari delle Province, al Sindaco della Città metropolitana di Cagliari ed ai Sindaci dei Comuni della Sardegna.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il Presidente - Christian Solinas
ORDINANZA N.22 DEL 13 MAGGIO 2020
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