COVID-19 – RIAPERTURA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALCUNI SERVIZI ALLA PERSONA E ATTIVITÀ COMMERCIALI, NEL RISPETTO DEGLI ARTICOLI 23 E 24 DELL’ORDINANZA REGIONALE N° 20 DEL 02 MAGGIO 2020. IL SINDACO VISTO il DPCM 26.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto...
ORDINANZA N. 8 del 09/05/2020

Comune di Budoni


Aree Tematiche L'Amministrazione Vivere Budoni Servizi Albo pretorio Orari uffici Modulistica e Istanze On Line
HOME » Aree Tematiche » Notizie » ORDINANZA N. 8 del 09/05/2020
Dentro l'Amministrazione

09/05/2020

2020
Attenzione

Questa è una notizia d'archivio. I dati contenuti potrebbero essere superati o non più attuali.

ORDINANZA N. 8 del 09/05/2020

COVID-19 – RIAPERTURA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALCUNI SERVIZI ALLA PERSONA E ATTIVITÀ COMMERCIALI, NEL RISPETTO DEGLI ARTICOLI 23 E 24 DELL’ORDINANZA REGIONALE N° 20 DEL 02 MAGGIO 2020.

IL SINDACO

VISTO il DPCM 26.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

VISTA l’Ordinanza n° 20 del 2 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID 19” che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID 19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull’intero territorio nazionale”;

RICHIAMATI gli artt. 23 e 24 dell’ordinanza n° 20 del 2 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale, con i quali è stabilito che con decorrenza 11 maggio 2020 – salvo diversa valutazione in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus – nei Comuni della Sardegna con parametro dell’indice di trasmissibilità Rt uguale o inferiore a 0,5 – il Sindaco, con propria ordinanza, può consentire la riapertura:

  • delle attività inerenti i servizi alla persona (quali, a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori), nel rispetto di determinate condizioni;
  • degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento;

PRESO ATTO dell’avvenuta pubblicazione, nella nottata del 08.05.2020 - sul sito ufficiale della Regione Sardegna - degli indici di diffusione del contagio Rt per ogni comune isolano, da cui si rileva che il parametro dell’indice di trasmissibilità Rt (R con t) nel territorio del Comune di Budoni è pari a NC, ossia non calcolabile;

PRESO ATTO della videoconferenza stampa del Presidente della Regione Sardegna, il quale ha precisato che la dicitura NC (non calcolabile) indica l’impossibilità di calcolare un indice statisticamente rilevante, il quale accade quando in quel comune si sono diagnosticati meno di 30 casi;

CONSIDERATO  che, allo stato attuale, non risulta che in questo Comune siano mai stati diagnosticati casi; 

RITENUTO quindi di poter rientrare nel paramento inferiore a 30 indicato dal Presidente della Regione Sardegna e, conseguentemente, di poter adeguare il livello delle restrizioni alle disposizioni generali di cui alle sopra citate normative e, contestualmente, adottare strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio;

RITENUTO, di adottare in tutto il territorio comunale misure finalizzate alla riapertura di alcune attività in coerenza con le disposizioni governative, ministeriali, regionali sopra indicate;

VISTO l’art.32 della Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l’art. 50 del D. lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Prefetto di Nuoro;

ORDINA

Per le motivazioni meglio precisate in premessa, con decorrenza 11 maggio 2020 è consentita la riapertura sull'intero territorio comunale delle seguenti attività:

a) saloni di parrucchieri – barbieri - estetisti – tatuatori;

nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • L’accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all’interno per qualsiasi altra ragione sia all’esterno in attesa di farvi ingresso;
  • Le postazioni di lavoro all’interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;
  • Dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l’utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;
  • Gli operatori ed i clienti all’interno delle strutture hanno l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Per l’effetto, resta vietata l’esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o a zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l’iniezione di filler per il soft-lifting naso-labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili;
  • Dopo ogni chiusura dell’esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati.

Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria;

b) esercizi commerciali di vendita di abbigliamento – calzature – gioiellerie – profumerie – articoli sportivi (questi ultimi in virtù della possibilità di effettuare sport individuali, quali: pesca – golf – tiro al piattello – atletica – equitazione – tiro a segno – vela – tennis etc……;

nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento.  In particolare:

  • l’accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone;
  • Gli operatori ed i clienti all’interno delle strutture hanno l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e, preferibilmente, di guanti;
  • Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l’altro di accesso al negozio ed infine sanificati prima della successiva riapertura;
  • I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita.
  • I titolari dell’esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l’accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani.

DISPONE

Le disposizioni della presente ordinanza producono i  loro effetti a far data dall’11 maggio 2020 e fino  ad eventuale provvedimento di revoca, la quale sarà disposta:

  • qualora l’indice di diffusione del contagio Rt dovesse risultare al di sopra del valore di 0,5, previa verifica giornaliera;
  • nel caso di mancato rispetto delle condizioni sopra riportate e mancato rispetto degli eventuali protocolli INAIL

Il Sindaco - Giuseppe PORCHEDDU

ORDINANZA N. 8 del 09/05/2020


Condividi su:

ORDINANZA N. 8 del 09/05/2020