04/05/2020
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ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE N.21 DEL 3 MAGGIO 2020
FASE 2, LA SARDEGNA RIPARTE
PROROGA ISOLAMENTO FIDUCIARIO DI 14 GIORNI PER CHI ARRIVA IN SARDEGNA
L'ordinanza del Presidente n. 21 del 3 maggio 2020 proroga fino al 17 maggio 2020 gli effetti della precedente ordinanza n. 18 del 7 aprile 2020, che disponeva l'obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni per i soggetti in arrivo in Sardegna.
Sono esclusi da tale obbligo gli autotrasportatori, il personale di equipaggio di navi e aeromobili di linea in arrivo in Sardegna e gli autisti dei servizi navetta addetti ai loro trasferimenti, i quali sono tenuti a osservare specifiche misure di sicurezza.
Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriore proroga Ordinanza n.18 del 7 aprile 2020.
IL PRESIDENTE ORDINA:
ART. 1) L’efficacia delle disposizioni di cui all’ordinanza n. 18 del 7 aprile 2020, già prorogata con Ordinanza n. 19 del 13 aprile 2020, è ulteriormente prorogata al 17 maggio 2020.
ART. 2) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 4 maggio 2020.
La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.A.S. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del D.L. 19 del 25 marzo 2020).
La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, agli amministratori straordinari delle Province, al Sindaco della Città metropolitana di Cagliari ed ai Sindaci dei Comuni della Sardegna.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il Presidente - Christian Solinas
ORDINANZA N.21 DEL 3 MAGGIO 2020
Vademecum Ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020
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